Insequestrabilità delle Polizze

Tra i benefici delle polizze vi è l’insequestrabilità e l’impignorabilità degli importi versati, ma in alcuni casi il beneficio decade. Ecco quando..

Le polizze hanno molti difetti e qualche beneficio. Tra i benefici vi è l’insequestrabilità e l’impignorabilità che dovrebbe garantire gli importi versati. Tale peculiarità, però, va considerata in contesti differenti che possono far decadere il beneficio. Vediamo quali.

Secondo l’art.1923 cc “le somme dovute dall’assicurazione al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva cautelare”. La norma ha lo scopo di proteggere i diritti che la polizza assicurativa garantisce al contraente o al beneficiario dalle pretese di eventuali creditori e degli eredi di questi. Ma la norma non si applica incondizionatamente, anzi perde efficacia con la lesione di alcuni diritti.

Diciamo subito che la polizza deve avere come finalità la “natura previdenziale”. A stabilirlo è sempre l’art 1923 cc che per esclusione non menziona invece le polizze “a sfondo finanziario”. Se, infatti, il capitale accumulato in una polizza a scopo previdenziale viene completamente escluso in caso di fallimento, tale garanzia non è invece applicabile in quelle polizze dove prevale la finalità finanziaria. Tale caratteristica è propria di quelle polizze dove il versamento del premio avviene in un’unica soluzione (polizze a premio unico) a differenza di quelle polizze dove l’accantonamento avviene in modo periodico o parcellizzato.

L’art.1923 cc si può, quindi, inquadrare come un articolo che limita la responsabilità patrimoniale del debitore così come dettato dall’art. 2740 cc (il debitore è chiamato a rispondere delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni, presenti e futuri).

La norma, però, si scontra con i limiti imposti dalla dottrina, infatti, nel caso in cui il contraente, attraverso il pagamento del premio, abbia voluto danneggiare i suoi creditori riducendo il suo patrimonio, i creditori possono far valere i propri diritti sulle somme dovute dall’assicuratore, ma solo nei limiti dell’importo dei premi corrisposti per il contratto.

Abbiamo, quindi, tracciato i primi tre punti:

1. La polizza deve avere scopo previdenziale;

2. Gli importi devono essere antecedenti ad eventuali atti fallimentari;

3. Si parla di fallimento…

Inoltre, sempre rispetto alle somme versate, sono salve le disposizioni riguardanti:

• La lesione di legittima;

• La revocatoria fallimentare e ordinaria;

• Il sequestro preventivo.

Anche la Suprema Corte è intervenuta sull’argomento; infatti, se dalla polizza non emergono elementi previdenziali (come un rendimento minimo garantito o la restituzione del capitale) essa va considerata come uno strumento finanziario (index/unit linked), dove i premi versati sono investiti in prodotti finanziari e l’alea (il pericolo) contrattuale grava completamente sull’assicurato. Si ricorda che si parla dei premi versati in determinate polizze. Infatti, se nella polizza vi è sia la parte previdenziale che finanziaria (come spesso accade) la protezione ricade solo sulla parte del premio non investita in strumenti finanziari.

L’ampia giurisprudenza non è, però, concorde nella definizione di polizze vita impignorabili. Dalla discussione emergono due diverse interpretazioni.

La prima riguarda la NATURA ASSICURATIVA, ovvero quando essa nasce effettivamente. Sebbene nelle polizze vi siano sempre degli elementi riconducibili ad operazioni finanziarie, le varie sentenze hanno evidenziato che esse hanno sempre e comunque una natura assicurativa (e non solo finanziaria) attinente la vita, la prestazione da esse fornita è comunque legata ad un evento della vita umana.

La seconda interpretazione riguarda la NATURA FINANZIARIA; secondo altri giudizi, la natura finanziaria di tali prodotti fa decadere il concetto di funzione previdenziale del prodotto assicurativo e, quindi, verrebbe perciò meno la tutale dell’art.1923 cc.

Secondo la Corte di Cassazione (10333/2018) le polizze unit e index linked rappresentano investimenti finanziari a tutti gli effetti e non inquadrabili come polizze assicurative se a scadenza non garantiscono la restituzione del capitale interamente investito.

L’ art. 1923 cc ha ancora un’ulteriore limitazione in quanto non impedisce il sequestro preventivo operato dalla magistratura. Le assicurazioni sulla vita possono essere oggetto di confisca diretta qualora presentino un tentativo di occultare delle somme derivanti da reato. La finalità perseguita, dunque, dalla confisca prevale su quella alla base dell’art.1923 cc.

Bisogna sottolineare poi se il contrente è persona fisica o giuridica. Se tale distinzione non è importante ai fini del sequestro operato dalla magistratura, esso è importante, invece, rispetto alle azioni cautelari operate dai creditori.

Le azioni cautelari del creditore sono due:

• Il PIGNORAMENTO

• Il SEQUESTRO CONSERVATIVO

Il PIGNORAMENTO è il procedimento attraverso il quale il creditore, fornito di un titolo esecutivo (cambiale, assegno, sentenza definitiva) può aggredire il patrimonio del debitore attraverso l’espropriazione forzata di beni mobili o immobili tramite il pignoramento. Quando il debitore teme che possa esserci uno spossessamento di beni in modo fraudolento atto a danneggiarlo, può richiedere il SEQUESTRO CONSERVATIVO. In tal modo gli effetti del pignoramento vengono anticipati ed il creditore si assicura, in via preventiva, il soddisfacimento del proprio credito. Abbiamo, però, detto che le somme corrisposte dalla compagnia assicurativa non sono soggette ad azione esecutiva (impignorabilità) e cautelare (insequestrabilità), ma SOLO FINO A QUANDO RESTANO IN POLIZZA. Se, infatti, esse vengono pagate seguiranno inevitabilmente le sorti del creditore.

Differente poi se la polizza è stipulata da una persona fisica (ditta individuale) o da una società.

• PERSONA FISICA: in caso di fallimento di una ditta individuale il fallimento riguarderà la sola attività di quella persona e non la persona stessa, in quanto una persona fisica non può fallire. Perciò se la polizza è stata stipulata non come “Mario Rossi elettricista”, ma semplicemente “Mario Rossi”, la pozza resta impignorabile ed insequestrabile.

• PERSONA GIURIDICA: nel caso in cui a fallire fosse una società il curatore fallimentare può richiedere il riscatto della polizza in quanto lo si può definire un nuovo amministratore: egli è colui che ha il potere di operare per nome e per conto della società fallita/imprenditore.

Sono sempre validi i concetti già esposti in caso di reati penali o tributari e la distrazione dalla massa fallimentare da chiunque commessi.

https://www.prontoprofessionista.it/articoli/impignorabilita-e-insequestrabilita-delle-polizze.html

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